BONIFICO BANCARIO Bonifico sul c/c Intesa Sanpaolo IT39T0306905253100000020001 Intestato ad Associazione Centro ELIS Causale: Donativo di NOME-COGNOME per attività istituzionali
ASSEGNO NON TRASFERIBILE intestato ad Associazione Centro ELIS
Benefici Fiscali per Donazioni
I donativi a favore dell’Associazione Centro ELIS godono dei benefici fiscali previsti per le ONLUS. Per le persone fisiche, la deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di. 70.000 € annui. Per le persone giuridiche la deduzione è fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.
Documentazione da conservare per godere dei benefici fiscali Per godere dei benefici fiscali è sufficiente conservare l’attestazione di pagamento, se rispetta quanto previsto dalla legge: “le erogazioni devono risultare dalle ricevute di versamento postali o bancarie, che attestano le generalità del soggetto erogante, l’importo versato, la data e il nome dell’organizzazione che riceve il contributo”.
Per ottenere ulteriore ricevuta da ELIS (necessaria a fini fiscali solo nel caso di assegno bancario), bisogna inviare all’indirizzo di posta elettronica sostienici@elis.org le seguenti informazioni: 1) ragione sociale dell’azienda o il proprio nome e cognome, 2) codice fiscale, 3) indirizzo postale, 4) indicazione della cifra donata, 5) modalità e data di avvenuto pagamento, 6) causale del donativo.
Non è mai possibile ottenere ricevuta valida ai fini fiscali a fronte di contributi in contanti. La legge prevede la concessione di benefici fiscali sia per le persone fisiche che per le società e gli altri enti soggetti a IRES, purché le donazioni siano eseguite tramite strumenti tracciabili (carte di debito e di credito, carte prepagate, bonifici bancari, bollettini postali, assegni bancari e circolari etc.)
Riferimenti normativi per le persone fisiche Onere per il quale è riconosciuta una detrazione d’imposta ai sensi dell’art. 15 comma 1.1 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, nei limiti e alle condizioni ivi previste
Onere deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 14 del D.L. 14.3.2005 n. 35, convertito in L. 14.5.2005 n. 80, nei limiti e alle condizioni ivi previste
Riferimenti normativi per le persone giuridiche Onere deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 100 comma 2 lett. a) e h) del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, nei limiti e alle condizioni ivi previste
Onere deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 14 del D.L. 14.3.2005 n. 35, convertito in L. 14.5.2005 n. 80, nei limiti e alle condizioni ivi previste.